I contratti di spedizione e di trasporto si collocano all’interno dei servizi di logistica.

Contratti di trasporto

Il soggetto (vettore) si obbliga a trasportare merce con mezzi propri o altrui da un luogo a un altro, per conto di un mittente e si assume il rischio inerente all’esecuzione del servizio. Questo contratto deve essere sottoscritto da un soggetto in possesso di Partita Iva riconosciuta dal proprio Paese e dal sistema comunitario VIES.

Nel contratto di trasporto il vettore si assume tutti i rischi del trasporto. Questo per un’impresa significa dover curare i non facili aspetti accessori alla stipula del contratto.

Il contratto di spedizione

Lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di espletare tutte le operazioni accessorie richieste. Esempio: pratiche doganali o amministrative, prenotazione dello spazio di bordo, pesatura, pulitura e catalogazione della merce, imballaggio, etichettatura e pezzatura della merce, preparazione di packing list, consegna/ritiro della merce dal vettore, emissione documenti. Ha anche l’obbligo di deposito e custodia della merce fino al momento della consegna al vettore. Non è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa (per la copertura della merce da rischi legati al trasporto).

Nel contratto di spedizione lo spedizioniere conclude contratti con altri soggetti e assume quindi il ruolo di intermediario tra le parti. Lo spedizioniere infatti organizza il trasferimento della merce secondo modalità, costi e conoscenze tecniche di natura doganale, valutaria, fiscale o merceologica e garantisce un servizio altrimenti difficilmente realizzabile. Riesce a negoziare migliori condizioni economiche grazie al volume dei traffici che movimenta perché ha contatti con compagnie di trasporto (aereo, marittimo e su strada). Nel contratto di spedizione l’impresa può inserire il diritto di surrogarsi allo spedizioniere relativamente all’azione per il risarcimento dei danni nei confronti del trasportatore.

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