CODICE DEONTOLOGICO DEI DOGANALISTI
Con la promulgazione della legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 il legislatore ha qualificato l’attività svolta dai Doganalisti. La definizione, ai sensi della legge n. 213 art. 9 del 25 luglio 2000, è di “Esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali”. La nomina a Doganalista è conferita mediante il rilascio (dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli) di una patente di validità illimitata, previo superamento di un esame di Stato indetto con bando pubblicato sul sito istituzionale ADM. L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione all’Albo professionale degli spedizionieri doganali.
La caratteristica della professione è sia la tutela degli interessi di terzi che la dignità nello svolgimento lavorativo da esercitare in piena libertà, autonomia e indipendenza. I Doganalisti devono tutelare l’interesse degli operatori commerciali e al tempo stesso offrire un valido supporto alla Pubblica Amministrazione. Devono rendere più fluide le transazioni internazionali e impedire condizioni favorevoli allo svolgimento di traffici illeciti.

Le norme deontologiche prevedono che i Doganalisti conformino necessariamente la propria attività a criteri di responsabilità, lealtà e correttezza, previste anche dalle leggi vigenti e dalle norme nazionali. La professione di Doganalista deve assicurare prestazioni di standard elevato e condotta irreprensibile.

G. Longhi, Presidente consiglio Amministrazione Givisped