22 settembre: l’Agenzia delle Dogane ha diramato un primo Avviso. “Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia”.

Le restrizioni sui prodotti siderurgici sono state introdotte per proteggere l’industria siderurgica dell’Unione Europea e per non favorire, vista la situazione geopolitica contingente, l’economia russa.

L’articolo 1, paragrafo 12 del regolamento (UE) 2023/1214 modifica il regolamento n. 833/2014, concernente misure restrittive contro la Russia. Con questo introduce il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici (elencati nell’Allegato XVII) sottoposti a trasformazione in un paese terzo. Incorporano i prodotti siderurgici originari della Russia.

L’Allegato XVII del Regolamento (UE) n. 833/2014 elenca i prodotti siderurgici fabbricati dopo il 23 giugno 2023 che sono sottoposti a restrizioni nell’Unione Europea a partire dal 30 settembre 2023.

         Ferro, fili e barre di ferro

         prodotti laminati, tubi e accessori per tubi

         costruzioni e parti di costruzioni

         serbatoi o recipienti

         ancore, catene, chiodi, viti e bulloni

         stufe e radiatori

         oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio

         qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

PAESE D’ORIGINE

L’articolo 3 octies richiede che l’importatore sia in grado di fornire la prova attestante il paese di origine (diverso dalla Russia) dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

In caso di controllo doganale, gli operatori potrebbero essere chiamati a fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. Per ADM una prova ammessa è il mill test certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti (non esiste un modello standard di MTC). Possono anche essere presi in considerazione documenti quali “fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione…”.  In caso di dubbio, le Autorità doganali possono chiedere mezzi di prova supplementari relativi alle diverse fasi di trasformazione cui il prodotto è stato sottoposto.

ESEMPI DI DIVIETI

Per merci svincolate anteriormente al 30 settembre 2023. La misura restrittiva in discorso non può ritenersi applicabile a merci immesse in libera pratica nel territorio dell’Unione anteriormente a tale data.

Per merci presentate in dogana anteriormente al 30 settembre 2023 e non ancora svincolate. Sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 12 sexies del Reg. (UE) n. 833/2014 in cui è previsto che le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all’articolo 1342 del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) prima di tale data.

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