Il DL 16/2012 -per evitare evasioni, quale la sottofatturazione all’importazione e responsabilizzare gli operatori economici in sede dichiarativa, ha apportato una modifica all’art. 303.
Principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 24788/2023: L’Iva all’importazione, non essendo un diritto di confine, non deve essere calcolata nelle soglie sanzionatorie previste dall’art. 303 DPR 43/73 TULD. Pertanto non può essere cumulata all’ammontare dei diritti di confine evasi. L’Iva all’importazione è estranea all’obbligazione doganale (e può essere assolta mediante il reverse charge -Cass. N. 8473/2018).