1. Premessa
1. Le condizioni generali sotto meglio descritte fanno parte integrante di ogni offerta strutturata, di ogni offerta spot e/o di offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti.
2. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per prestazioni rese non precedute da un’offerta.
3. Le condizioni di seguito riportate sono altresì disponibili nel sito Internet aziendale www.givisped.it
2. Definizioni
1. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a. Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione in nome proprio e per conto altrui del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
b. Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;
c. Mandante/committente: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
d. Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
e. Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.
2. Il termine Spedizioniere non si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore.
3. Ambito di applicazione
1. Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
4. Assunzione/accettazione degli incarichi
1. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, assume gli incarichi e provvederà a stipulare nell’interesse del Mandante il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie alle condizioni, regolamenti e norme applicate dai vettori terrestri, aerei, marittimi, multimodali, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza e sempre e solo agendo in qualità di Spedizioniere.
2. Lo Spedizioniere ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 cod. civ. e non può essere tenuto in alcun modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato.
3. Lo Spedizioniere ha la facoltà e non l’obbligo, di ispezionare le merci affidategli in qualsiasi momento. Ha altresì la facoltà di verificare il peso e le misure dei singoli colli e della spedizione in generale. Salvo previo accordo scritto, egli non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
4. Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
5. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c., agendo sempre ed esclusivamente in qualità di Spedizioniere.
6. La pattuizione di un prezzo complessivo per l’attività di spedizione, per le operazioni accessorie al trasporto e per il trasporto stesso esclude la possibilità di qualificare Givisped S.r.l. come spedizioniere vettore, in quanto tale ipotesi risponde a specifiche esigenze della mandante e vede lo Spedizioniere onerato dell’effettuazione di operazioni tecniche che esulano dalle ordinarie competenze professionali del vettore.
7. La pattuizione di un prezzo omnicomprensivo risponde esclusivamente all’esigenza di garantire una migliore ed economicamente più efficace gestione delle attività di spedizione e delle attività ausiliare alla prestazione di trasporto in senso stretto, unicamente effettuata dal vettore incaricato.
8. Nell’ambito dei trasporti nazionali al termine dell’operazione di trasporto lo Spedizioniere non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi, o delle unità di movimentazione utilizzate. La società non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
9. Salvo disposizioni contrarie del mandante che devono risultare per iscritto ed accettate dallo spedizioniere, lo stesso dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari dei dispositivi tecnici da adottare per assicurare l’esecuzione del contratto.
5. Termini di consegna
1. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente/Committente
1. Il Mandante è tenuto a far pervenire allo Spedizioniere, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce.
2. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, lo Spedizioniere opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del mandante.
3. Il Mandante garantisce e perciò dichiara:
• che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
• che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
• che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
4. Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
5. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
6. Il Mandante è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dare corso alle operazioni doganali.
7. Il Mandante autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
8. In nessun caso lo spedizioniere può essere ritenuto responsabile delle conseguenze per informazioni errate pervenute da mandante e offerte alle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termini di carico, scarico o di consegna.
7. Validità dei prezzi e delle condizioni
1. I prezzi e le condizioni offerte dallo Spedizioniere sono validi solo se accettati dal mandante, con la puntuale sottoscrizione della lettera d’incarico, per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo Spedizioniere nell’interesse del proprio mandante.
2. Lo Spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione.
3. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo Spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello Spedizioniere stesso.
4. Le offerte della società si intendono libere fino alla data della loro accettazione oppure fino all’affidamento del primo incarico ed hanno una scadenza naturale di dodici mesi dalla data di emissione
5. Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
8. Anticipi, corrispettivi e crediti dello Spedizioniere
1. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare allo spedizioniere i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha contratto in nome proprio e per conto del mandante.
2. Non sussiste nessun obbligo per lo spedizioniere di anticipare somme per conto del mandante.
3. Qualora, previo accordo, lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.
4. Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere.
5. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.
6. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
7. Salvo diversi termini espressamente pattuiti, il pagamento della prestazione dovrà avvenire immediatamente, a vista fattura.
8. Eventuali contestazioni devono avere luogo per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In difetto la fattura e la relativa prestazione si intenderà tacitamente accettata.
9. Qualora, per qualsiasi causa, non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, lo Spedizioniere applicherà agli importi scaduti il tasso d’interesse ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 nr. 231.
9. Diritto di ritenzione
1. Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce
1. Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
2. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
11. Responsabilità e decadenza
1. Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
12. Danni occorsi in tratta ignota
1. Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.
13. Danni indiretti
1. È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto).
2. In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.
14. Reclami
1. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge.
15. Assicurazione
1. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.
2. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.
3. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
16. Cause di forza maggiore
1. Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.
17. Legge applicabile e Foro competente
1. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Milano in espressa deroga ai Fori generali e/ alternativi di cui agli artt. 18, 19 ss. Codice Civile.
18. Privacy
1. I dati sensibili ricevuti ed elaborati dai contraenti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente (Reg. Ue 679/16) e cioè esclusivamente per le finalità connesse all’esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nelle lettere d’incarico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e per tutta la durata delle stesse, dovendosi ritenere attuate tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative ritenute idonee ai fini della tutela dei diritti e degli interessi delle parti.
1. Le condizioni generali sotto meglio descritte fanno parte integrante di ogni offerta strutturata, di ogni offerta spot e/o di offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti.
2. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per prestazioni rese non precedute da un’offerta.
3. Le condizioni di seguito riportate sono altresì disponibili nel sito Internet aziendale www.givisped.it
2. Definizioni
1. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a. Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione in nome proprio e per conto altrui del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
b. Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;
c. Mandante/committente: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
d. Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
e. Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.
2. Il termine Spedizioniere non si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore.
3. Ambito di applicazione
1. Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
4. Assunzione/accettazione degli incarichi
1. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, assume gli incarichi e provvederà a stipulare nell’interesse del Mandante il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie alle condizioni, regolamenti e norme applicate dai vettori terrestri, aerei, marittimi, multimodali, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza e sempre e solo agendo in qualità di Spedizioniere.
2. Lo Spedizioniere ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 cod. civ. e non può essere tenuto in alcun modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato.
3. Lo Spedizioniere ha la facoltà e non l’obbligo, di ispezionare le merci affidategli in qualsiasi momento. Ha altresì la facoltà di verificare il peso e le misure dei singoli colli e della spedizione in generale. Salvo previo accordo scritto, egli non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
4. Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
5. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c., agendo sempre ed esclusivamente in qualità di Spedizioniere.
6. La pattuizione di un prezzo complessivo per l’attività di spedizione, per le operazioni accessorie al trasporto e per il trasporto stesso esclude la possibilità di qualificare Givisped S.r.l. come spedizioniere vettore, in quanto tale ipotesi risponde a specifiche esigenze della mandante e vede lo Spedizioniere onerato dell’effettuazione di operazioni tecniche che esulano dalle ordinarie competenze professionali del vettore.
7. La pattuizione di un prezzo omnicomprensivo risponde esclusivamente all’esigenza di garantire una migliore ed economicamente più efficace gestione delle attività di spedizione e delle attività ausiliare alla prestazione di trasporto in senso stretto, unicamente effettuata dal vettore incaricato.
8. Nell’ambito dei trasporti nazionali al termine dell’operazione di trasporto lo Spedizioniere non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi, o delle unità di movimentazione utilizzate. La società non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
9. Salvo disposizioni contrarie del mandante che devono risultare per iscritto ed accettate dallo spedizioniere, lo stesso dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari dei dispositivi tecnici da adottare per assicurare l’esecuzione del contratto.
5. Termini di consegna
1. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente/Committente
1. Il Mandante è tenuto a far pervenire allo Spedizioniere, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce.
2. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, lo Spedizioniere opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del mandante.
3. Il Mandante garantisce e perciò dichiara:
• che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
• che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
• che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
4. Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
5. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
6. Il Mandante è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dare corso alle operazioni doganali.
7. Il Mandante autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
8. In nessun caso lo spedizioniere può essere ritenuto responsabile delle conseguenze per informazioni errate pervenute da mandante e offerte alle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termini di carico, scarico o di consegna.
7. Validità dei prezzi e delle condizioni
1. I prezzi e le condizioni offerte dallo Spedizioniere sono validi solo se accettati dal mandante, con la puntuale sottoscrizione della lettera d’incarico, per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo Spedizioniere nell’interesse del proprio mandante.
2. Lo Spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione.
3. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo Spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello Spedizioniere stesso.
4. Le offerte della società si intendono libere fino alla data della loro accettazione oppure fino all’affidamento del primo incarico ed hanno una scadenza naturale di dodici mesi dalla data di emissione
5. Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
8. Anticipi, corrispettivi e crediti dello Spedizioniere
1. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare allo spedizioniere i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha contratto in nome proprio e per conto del mandante.
2. Non sussiste nessun obbligo per lo spedizioniere di anticipare somme per conto del mandante.
3. Qualora, previo accordo, lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.
4. Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere.
5. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.
6. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
7. Salvo diversi termini espressamente pattuiti, il pagamento della prestazione dovrà avvenire immediatamente, a vista fattura.
8. Eventuali contestazioni devono avere luogo per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In difetto la fattura e la relativa prestazione si intenderà tacitamente accettata.
9. Qualora, per qualsiasi causa, non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, lo Spedizioniere applicherà agli importi scaduti il tasso d’interesse ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 nr. 231.
9. Diritto di ritenzione
1. Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce
1. Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
2. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
11. Responsabilità e decadenza
1. Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
12. Danni occorsi in tratta ignota
1. Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.
13. Danni indiretti
1. È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto).
2. In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.
14. Reclami
1. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge.
15. Assicurazione
1. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.
2. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.
3. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
16. Cause di forza maggiore
1. Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.
17. Legge applicabile e Foro competente
1. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Milano in espressa deroga ai Fori generali e/ alternativi di cui agli artt. 18, 19 ss. Codice Civile.
18. Privacy
1. I dati sensibili ricevuti ed elaborati dai contraenti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente (Reg. Ue 679/16) e cioè esclusivamente per le finalità connesse all’esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nelle lettere d’incarico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e per tutta la durata delle stesse, dovendosi ritenere attuate tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative ritenute idonee ai fini della tutela dei diritti e degli interessi delle parti.